" Il penale, per Pessina, primeggiava tra i saperi giuridici non solo per le implicazioni etico-filosofiche, ma anche per l’intrinseca religiosità, intesa come intima coscienza del dovere. Nel dibattito sul fondamento del diritto di punire egli si dissociò da Pellegrino Rossi (disposto a sacrificare l’inderogabilità della sanzione all’opportunità politica) e da Terenzio Mamiani (per il quale giustizia morale e penale coincidevano) e propugnò la teoria della retribuzione giuridica, asserendo che la pena, in quanto riaffermazione del diritto, «attua il regno di Dio» ". C.f.r. Treccani. Enciclopedia.
Note sull'opera
leggera uniforme brunitura.
Note sull'autore
Pessina EnricoInsigne penalista napoletano, insieme a Fr. Carrara fu uno dei capi della scuola classica del diritto penale, alla quale, sotto l’influenza della filosofia hegeliana, diede con originalità e equilibrio un indirizzo filosofico. La pena fu da lui concepita come retribuzione giuridica del male del reato, e oggetto della scienza del diritto penale fu, per lui, non il diritto ideale, ma il diritto storicamente divenuto e positivamente vigente nello stato.