" L'opera costituì la sintesi e il coronamento di tutta l'elaborazione filosofica e giuridica del pensiero penalistico italiano, a partire dal Beccaria, compiuto in un serrato confronto con le dottrine dei giuristi stranieri. Inoltre, specie nella parte speciale, dedicata all'esame analitico "dei singoli fatti coi quali si viola la legge" (ediz. cit., I, p. 57), essa si giovò del contributo di un'esperienza forense vastissima e dell'eredità di una tradizione di giurisprudenza pratica, che in Toscana aveva radici robuste e gloriose ". Treccani. Dizionario biografico degli italiani.
Note sull'opera
il tomo VII° della Parte Speciale stampato sempre a Lucca ma da Canovetti. La Parte Generale, curiosamente, numerata come volume 8 invece che come volume 1.
Note sull'autore
Carrara FrancescoCriminalista (Lucca 1805-1888). Discepolo di Carmignani, attese alla professione forense e nel 1859 fu chiamato alla cattedra di diritto criminale di Pisa. A lui, che può essere considerato come il capo della scuola classica del diritto penale, si deve la completa sistemazione scientifica di questo, espressa nel suo capolavoro Programma del Corso di Diritto Criminale. Il fondamento giusnaturalistico della sua dottrina è il postulato della esistenza di una legge eterna e immutabile, prestabilita da Dio, che accorda all'uomo dei diritti necessari per raggiungere la sua destinazione terrena e adempiere i doveri stessi imposti dalla legge morale. Dall'esercizio di questi diritti e doveri nasce l'ordine morale esterno, il quale però non è soddisfatto nella società naturale. Sorge e s'impone, pertanto, la necessità della società civile per la protezione dell'ordine esterno, nel cui sistema il diritto penale costituisce appunto la sanzione della norma eterna: sanzione che mira alla tutela del diritto solo in quanto la sua violazione rappresenti un disturbo sociale. Di qui la costruzione formalistica e soggettiva del reato e della pena, contro cui si accese la reazione della scuola positiva.